L’European Accessibility Act: davvero riguarda tutti i siti web?

L’European Accessibility Act è davvero obbligatorio per tutti i siti web? Risposta breve e concisa: no! La risposta lunga, invece, è presente in tutto il resto dell’articolo.

Cos’è l’European Accessibility Act?

La Direttiva UE 2019/882 del 17 aprile 2019, conosciuta come European Accessibility Act (EAA), nasce con l’obiettivo di garantire un migliore accesso a prodotti e servizi essenziali per le persone con disabilità visive, uditive o motorie. Rientrano nella normativa strumenti e contenuti digitali come ATM e bancomat, smartphone, siti web, e-commerce, biglietti elettronici e lettori di ebook.

A partire dal 28 giugno 2025, dunque, le categorie incluse nell’EAA avrebbero dovuto adeguarsi agli standard WCAG 2.1 livello AA, le linee guida internazionali che definiscono i requisiti tecnici per rendere i contenuti digitali realmente accessibili.

Cosa si è detto realmente sull’EAA?

Fiutato il trend, aziende e professionisti hanno volutamente ignorato la parte relativa al “chi è interessato” e hanno utilizzato il tema dell’accessibilità come leva di vendita aggressiva, creando un assoluto senso di urgenza.

Lo affermo con cognizione di causa: tutti i miei clienti e partner mi hanno raccontato di aver ricevuto proposte commerciali basate su informazioni che, verificando, si sono rivelate volutamente distorte o generalizzate.

Per cui, prima di inseguire la conformità, è fondamentale verificare se prodotti o servizi ricadono effettivamente nell’elenco previsto dall’EAA.

Quali soggetti sono realmente interessati dall’EAA?

I soggetti interessati dall’EAA sono tutte quelle imprese e realtà che rientrano nell’elenco di prodotti o servizi coperti dalla direttiva e che forniscono prodotti immessi sul mercato dopo il 28 giugno 2025 o servizi erogati ai consumatori dopo la stessa data, come indicato dall’Direttiva UE 2019/882 – art. 2.

In altre parole: se un’azienda non rientra nell’elenco di prodotti o servizi coperti dalla direttiva, l’obbligo di conformità non si applica.

Sono, invece, inclusi:
– hardware e sistemi operativi informatici
– terminali self-service (ATM, POS, biglietterie automatiche, totem informativi e check-in)
– e-reader
– comunicazioni elettroniche
– accesso a contenuti audiovisivi
– servizi di trasporto passeggeri (es. compagnie aeree, siti/app di biglietteria e info ai viaggiatori)
– servizi bancari rivolti ai consumatori
– e-commerce
– ebook e relativi lettori/software

Ulteriori esclusioni dagli obblighi di adeguamento all’EAA

Il regolamento riconosce anche ulteriori casi specifici di esonero, pur rientrando nelle categorie di cui sopra:

– Le micro-imprese che forniscono servizi (meno di 10 dipendenti e fatturato annuo < 2M) sono escluse. L’esenzione non si applica sui prodotti inclusi nella direttiva.
– Le aziende che dimostrano costi o sforzi sproporzionati (“oneri eccessivi”) per l’adeguamento possono essere esonerate.
– I prodotti immessi sul mercato prima del 28 giugno 2025 possono continuare a essere venduti fino a esaurimento scorte.
– I servizi già attivi prima del 28 giugno 2025 possono proseguire fino al 28 giugno 2030, e in alcuni casi fino al 2030 con misure transitorie estese al 2025–2030. Tuttavia, questa fase transitoria potrebbe decadere se gli aggiornamenti alterano in modo sostanziale il servizio, trasformandolo di fatto in una nuova fornitura.

Dunque, data anche la complessità – che ulteriormente amplieremo col prossimo paragrafo -, dubito che una campagnetta pubblicitaria sparata su tutte le aziende possa davvero conoscere la tua realtà.

L’EAA e la trasversalità, in Italia, con l’AgID

Siamo a buon punto, ma non ancora alla fine. Possiamo concludere che l’EAA riguarda principalmente le aziende private che immettono sul mercato specifiche categorie di prodotti e servizi rivolti ai consumatori.

Nel panorama italiano, però, esiste un’ulteriore cornice normativa: le linee guida di AgID, le quali obbligano alla conformità WCAG, la medesima dell’EAA, la Pubblica Amministrazione e i soggetti che forniscono servizi digitali per suo conto.

Considerazioni finali sull’EAA

Mi auguro di aver fatto chiarezza sufficiente da fornirti strumenti utili per approfondire, se e come, l’EAA si possa applicare a una realtà. Ci tengo, comunque, a chiudere con due considerazioni.

La prima è difensiva. Più una campagna pubblicitaria e commerciale è aggressiva e verte sull’urgenza, più bisogna informarsi e approfondire. Spesso l’urgenza è un modo per impedirti di pensare.

La seconda, invece, è propositiva. Il mio intento non è di liquidare le implementazioni dell’EAA che, io per primo, sia per me che per i miei clienti, sto già adottando. Il mio unico messaggio è quello di consentirti di decidere con lucidità e serenità, senza fretta commerciale, ma con la consapevolezza che questo adeguamento rappresenti un grande aiuto per le persone con disabilità.

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